La Cassazione tramite una sentenza promuove l’alcol test agli automobilisti direttamente per strada, come forma di “screening veloce” in grado di “incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate”. In nome di una costante sicurezza sulle strade, la Quarta sezione penale (sentenza 8805) da’ il “nulla osta a che l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento possa avvenire sul posto, cioe’ sulla strada”.
Ribaltando quanto era stato affermato dal Tribunale di Firenze che, lo scorso 29 maggio, aveva assolto un’automobilista fiorentina indagata perche’ la prova dell’etilometro fatta sulla strada aveva riscontrato un tasso di alcolemia di 0,8 mg. La donna, Laurence M.
era stata assolta perche’ per il giudice era “mancata la prova dell’elemento costituitivo del tasso alcolemico”. Contro l’assoluzione, la Procura di Firenze ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Scrivono i supremi giudici che “gli organi di polizia stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualititativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”.
La norma ha infatti “l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate garantendo il carattere non invasivo dell’esame e la riservatezza personale”. Dunque l’eventuale esito positivo degli accertamenti con gli apparecchi portatili, “non cosituisce fonte di prova per l’accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, ai fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue”.
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